Onorevoli Colleghi! - L'ordinamento professionale dei geometri è stato approvato con il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, recante il regolamento per la professione. Le disposizioni di tale regolamento, nella parte essenziale, non hanno subito aggiornamenti, pertanto le lacune già esistenti all'origine, con lo sviluppo della tecnica, sono oggi ancora più evidenti.
      Tale normativa individua nel concetto di «modesta costruzione civile» il limite di competenza in materia edilizia di geometri e di periti industriali, ma, ad oggi, manca una definizione esaustiva del concetto di «modesta costruzione».
      Le molte pronunzie giurisprudenziali sul tema non hanno contribuito a fornire chiarimenti, elaborando anzi una serie di interpretazioni difformi, che hanno portato ad una conclusione: è necessario ripristinare la certezza del diritto ed evitare che di fatto il lavoro dei geometri, degli ingegneri e degli architetti continui a intrecciarsi e a sovrapporsi.
      La stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato ha evidenziato in merito la necessità di un chiarimento a livello normativo, sottolineando che è competenza del Parlamento determinare l'ambito delle competenze dei geometri rispetto all'utilizzo del cemento armato nelle costruzioni civili.
      Fin dall'VIII legislatura il Parlamento italiano si è proposto, senza successo, di affrontare tale problematica, giungendo nella XIII legislatura alla approvazione, con consenso trasversale a tutte le forze politiche (atto Camera n. 7566, XIII legislatura), del testo che qui si riproduce.
      Il perpetuarsi dell'incertezza oggi regnante rischia seriamente di danneggiare gli interessi delle categorie professionali dei geometri e dei periti industriali e, con particolare riferimento alla specializzazione edilizia, si riflette negativamente

 

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sulle attività economiche di una vasta collettività di piccoli operatori. Il provvedimento in titolo affronta all'articolo 2 il nodo della delimitazione dell'ambito di competenza riconosciuto a geometri e a periti industriali con specializzazione in edilizia in ordine alla costruzione di edifici ed individua una serie di limiti a seconda che gli edifici da costruire siano ubicati in zona sismica, ovvero in zona non sismica. Gli articoli 3 e 4 disciplinano, rispettivamente, la competenza in materia urbanistica e le prestazioni che rientrano nell'ambito di operatività dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia.
      L'articolo 5 dispone che restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei geometri e dei periti industriali contenute nel citato regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, nel regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, nella legge 2 marzo 1949, n. 144, nella legge 12 marzo 1957, n. 146, e loro successive modificazioni, e in ogni altra disposizione vigente in materia.
      L'articolo 6 contiene una normativa transitoria da applicare fino all'emanazione di disposizioni in ordine ai corsi di livello universitario ad indirizzo specifico. La disciplina transitoria riconosce la competenza in edilizia, come definita dall'articolo 2, comma 1, agli iscritti negli albi dei geometri e dei periti industriali da almeno dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge e anche agli iscritti che non hanno raggiunto i dieci anni di anzianità di iscrizione, purché siano rispettate determinate condizioni. Per la medesima ratio sono elevati a tre anni i rispettivi periodi di pratica.
 

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